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L’incubo di Diego Bett è finito. Il cittadino italo brasiliano, che si era visto rigettare la richiesta di passaporto dal Console Generale d’Italia, potrà finalmente ottenere il prezioso documento dopo aver vinto una complessa querelle giudiziaria davanti al Tar del Lazio. I giudici del Tribunale Amministrativo hanno infatti accolto l’istanza presentata dagli avvocati Francesco Liguori e Valentina Savastano nei confronti del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero dell’Interno e della Questura di Siracusa.

Il dispositivo

Nel dispositivo viene evidenziato che non risulta “a carico del ricorrente alcun procedimento di revoca della cittadinanza e che per quanto concerne la circostanza di non autenticità della documentazione inerente il procedimento della concessione della cittadinanza appare priva di prova in giudizio”. Inoltre il “requisito di legittimazione al rilascio del passaporto – coincidente con la qualità di cittadino italiano – risulta attualmente sussistente”. Nel sottolineare che sussistono i presupposti per il rilascio del passaporto per il cittadino Diego Bett, il Tar del Lazio “accoglie la suindicata domanda cautelare e fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 15 luglio 2020”. Viene altresì condannato “il Ministero degli Affari Esteri alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente liquidate in euro 500, oltre accessori di legge”.

La memoria difensiva

Nella memoria scritta presentata dai legali dell’italo brasiliano, Francesco Liguori e Valentina Savastano, viene evidenziato che “L’errore procedimentale è lampante. La richiesta alla Questura è una verifica e non un nulla osta, che comunque, per espressa previsione ministeriale, non è dotato di alcun valore vincolante (p.6 lett. i) della Circolare). In ogni caso, il parere alla Questura è richiesto sempre in relazione alla possibile sussistenza di cause ostative tra le quali, come ampiamente già dedotto, non rientra il dubbio sull’attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente (Diego Bett) per ottenere la cittadinanza italiana.

L’assenza del presupposto, relativo all’obbligo della pubblica amministrazione di attivarsi prima per la revoca della cittadinanza e solo successivamente sul rigetto della richiesta di passaporto è ancora sussistente ed è confermata dalle seguenti circostanze:

  • alcun avvio del procedimento per la revoca della cittadinanza al signor Bett è stato compiuto nel termine di legge dalla notizia del fatto;
  • alcun procedimento penale risulta a carico di Diego Bett relativamente alla pratica per l’acquisto della cittadinanza, come è comprovato dal fruttuoso accesso alla documentazione posta alla base della richiesta della cittadinanza presso il Comune di Siracusa che non ha opposto esigenze istruttorie di carattere penale che non consentissero l’ostensione della documentazione (sequestro).

Inoltre dall’accesso agli atti è emerso che la documentazione posta alla base della richiesta di cittadinanza possiede certificazione (apostilla) che da pieno valore giuridico e ne attesta l’autenticità come proveniente dal pubblico ufficiale estero che l’ha redatta”.

L’odissea di Diego Bett

I fatti. Il 5 aprile del 2018 Diego Bett , nato a Lauro Muller in Brasile ma cittadino italiano a tutti gli effetti, presenta all’amministrazione competente domanda per ottenere il passaporto. Ad un anno dall’istanza, e dopo numerose sollecitazioni, Bet si era visto rigettare l’istanza in seguito ad alcuni rilevi mossi dal Console Generale d’Italia sull’attendibilità della documentazione prodotta in sede di rilascio del titolo di cittadinanza.  Inoltre il Consolato trasmise gli atti al Comune di Siracusa per un ulteriore approfondimento sull’iter seguito e i documenti prodotti per il riconoscimento della cittadinanza italiana. L’italo brasiliano, residente in Neukirchen, presentò immediatamente ricorso contro il Ministero degli Affari Esteri, il Consolato Generale d’Italia Colonia (Germania), Questura di Siracusa, il Ministero dell’Interno, il Commissariato di Augusta.

“Il provvedimento impugnato si è limitato a ventilare una presunta inattendibilità della documentazione “inficiante l’autenticità delle pratiche relative alla sua (cittadinanza) concessione” prodotta dal ricorrente, non avendo cura di specificare in cosa consista tale inattendibilità” – veniva evidenziato nel ricorso presentato da Francesco Liguori e Valentina Savastano.

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