Filippo Turetta in aula durante l'udienza sull'omicidio di Giulia CecchettinFilippo Turetta in aula durante un'udienza

Le motivazioni dei giudici della Corte d’Assise sull’aggravante della crudeltà

La dinamica dell’omicidio di Giulia Cecchettin non permette di “desumere con certezza, e al di là di ogni ragionevole dubbio” che Filippo Turetta volesse “infliggere alla vittima sofferenze gratuite e aggiuntive”, e “non è a tal fine valorizzabile, di per sé, il numero di coltellate inferte”.

‘Filippo Turetta non voleva fare scempio della vittima’

Lo spiega la Corte d’Assise di Venezia, nella motivazioni con cui ha escluso l’aggravante della crudeltà per la condanna all’ergastolo dell’omicida. Per i giudici, aver inferto 75 coltellate non sarebbe stato “un modo per crudelmente infierire o per fare scempio della vittima”, ma “conseguenza della inesperienza e della incapacità” di Turetta .

Esaminando la videoregistrazione delle fasi dell’omicidio, il collegio giudicante nota che emergono colpi ravvicinati, rapidi e “quasi alla cieca”, e quindi “tale dinamica, certamente efferata”, si ritiene non “sia stata dettata, in quelle particolari modalità, da una deliberata scelta dell’imputato”. Turetta per i giudici “non aveva la competenza e l’esperienza per infliggere sulla vittima colpi più efficaci, idonei a provocare la morte della ragazza in modo più rapido e pulito”, così ha continuato a colpire fino a quando si è reso conto che Giulia “non c’era più”.

‘Coltellata all’occhio non per arrecare scempio’

Ha dichiarato di essersi fermato “quando si è reso conto che aveva colpito l’occhio: ‘mi ha fatto troppa impressione’, ha dichiarato. Orbene, considerazione la dinamica complessiva… non si ritiene che la coltellata sull’occhio sia stata fatta con la volontà di arrecare scempio o aggiunta”. Anche i punti delle ferite causate dalle coltellate “appaiono frutto di azione concitata, legata all’urgenza di portare a termine l’omicidio”, per cui non sarebbero un elemento “significativo della sussistenza, in capo all’imputato, di volontà di voler infliggere in danno della vittima sofferenze aggiuntive e gratuite, necessaria al fine di poter ritenere integrato l’aggravante della crudeltà” – si legge nelle motivazioni.

‘Stalking escluso perché circoscritto’

Lo stalking. “É pacifico che le condotte di Turetta hanno oggettivamente e innegabilmente carattere persecutorio, e siano di per sé in astratto idonee a ingenerare nella vittima uno stato di ansia e di paura e così ad integrare la materialità del reato”, ma “l’aggravante contestata è espressamente circoscritta al periodo ‘in prossimità e a seguito del termine della relazione intrattenuta'”. Così la Corte d’Assise di Venezia ha escluso il reato di stalking, una delle aggravanti, dalla condanna all’ergastolo di Filippo Turetta per l’omicidio di Giulia Cecchettin

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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